Statuto - EdirigentiBLP

Associazione ex Dirigenti del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese
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Statuto

Associazione
8 marzo 2019
  ASSOCIAZIONE EX DIRIGENTI  DEL GRUPPO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE
 
S  T  A  T  U  T  O
 
Art. 1 -  DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
 
Tra ex Dirigenti del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese è costituita un’associazione socio culturale/ricreativa  denominata "ASSOCIAZIONE   EX DIRIGENTI DEL GRUPPO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE - ETS"  apartitica, senza finalità di lucro. L’Associazione ha  sede in Brescia.
 
Art. 2 - SCOPO SOCIALE
 
L’associazione ha lo scopo di mantenere vivo e di consolidare lo spirito di appartenenza  e di vicinanza agli Istituti di provenienza mediante:
 
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
 
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
 
- incontri periodici,
 
- iniziative benefiche di carattere sociale;
 
- erogazione di borse di studio;
 
- attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle precedenti, individuate dal Consiglio Direttivo;
 
- concorso con altri Enti allo sviluppo ed al mantenimento delle tradizioni e culture degli Istituti di provenienza.
 
Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione può aderire ad altre associazioni non riconosciute e non aventi scopo di lucro, a condizione che le loro finalità ed i loro obiettivi siano coerenti con lo scopo sociale e che un proprio esponente venga designato nell’ambito dell’organo di gestione di dette Associazioni.
 
In tal caso, l’Associazione può sottoscrivere quote di partecipazione e/o acquisire gli strumenti finanziari necessari a perfezionare l’adesione alle altre associazioni.
 
Art. 3  -  ASSOCIATI
 
Hanno diritto di aderire all’Associazione coloro che hanno operato con la qualifica di  dirigente nel Gruppo Bancario Banca Lombarda e Piemontese, nel Gruppo Bancario Banca San Paolo e nel Gruppo Bancario CAB.
 
Possono altresì aderire coloro che abbiano operato nei predetti Gruppi Bancari e che abbiano acquisito  la qualifica di Dirigente nel Gruppo Ubi.
 
L’adesione all’Associazione impegna gli Associati alla piena accettazione ed osservanza delle norme statutarie, nonché  a conformare la propria condotta a correttezza e buona fede, per l’attuazione della finalità dell’Associazione.
 
Art. 4 - AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
 
Chi intende entrare a far parte dell’Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente le generalità, il domicilio e/o ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o richiesta a tal fine dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
 
Ogni decisione sull’accoglimento delle domande di ammissione ad Associato è adottata dal Consiglio Direttivo, avuto esclusivo riguardo agli interessi dell’Associazione.
 
La qualità di Associato si acquista, a seguito della delibera del Consiglio direttivo, con l’iscrizione nel libro degli Associati.
 
Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
 
La qualifica di Associato viene meno in caso di:
 
- recesso
 
- esclusione per dichiarata incompatibilità o grave inadempimento degli obblighi ed  impegni previsti  dal presente statuto
 
- decesso.
 
Ciascun Associato ha diritto di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, con comunicazione al Consiglio Direttivo e per esso al suo Presidente. Il recesso ha effetto immediato.
 
Oltre ai casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato in caso di:
 
a) interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai   pubblici uffici;
 
b) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
 
c) grave inadempimento agli obblighi ed impegni previsti dal presente statuto;
 
d) provata attività dannosa per l’interesse ed il prestigio dell’Associazione;
 
e) mancato pagamento della quota associativa.
 
La deliberazione di esclusione deve essere notificata all’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, previa annotazione nel libro degli Associati.
 
L'esclusione ha effetto dal ricevimento della raccomandata.
 
In caso di morte dell’Associato il rapporto associativo si estingue e la partecipazione all’Associazione non è trasmissibile agli eredi od aventi causa.
 
L’Associato receduto od escluso o gli aventi causa dell’Associato deceduto non possono chiedere all’Associazione la restituzione delle quote e dei contributi versati e neppure hanno diritto alcuno sul patrimonio associativo.
 
Art. 6 - DURATA
 
L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere proposto dal Consiglio Direttivo e dovrà essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria.
 
Art.7 - QUOTA ASSOCIATIVA
 
Sulla base degli obiettivi annuali definiti in via preventiva dall’Assemblea degli Associati, verrà definita la quota che ogni aderente dovrà conferire per ogni singolo anno.
 
Art. 8 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
 
Sono Organi dell’Associazione:
 
- L’Assemblea degli Associati;
 
- Il Consiglio Direttivo;
 
- Il Presidente e il Vice Presidente;
 
- Il Segretario;
 
- Il Revisore dei Conti.
 
Art. 9 - OBBLIGHI DEGLI ORGANI
 
Ogni Organo dovrà verbalizzare le deliberazioni adottate su apposito registro consultabile da parte di ciascun aderente. Tutte le cariche ricoperte si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare, di volta in volta, eventuali rimborsi o anticipi per spese sostenute dai membri del Consiglio stesso e/o dal Revisore dei conti nell’esecuzione delle loro funzioni.
 
Art.  10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
 
L’Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo l’Assemblea è presieduta da altra persona designata dai partecipanti all’Assemblea medesima. Il verbale dell’Assemblea è redatto dal Segretario e, in caso di sua assenza, da un segretario nominato  tra gli Associati presenti e deve essere  sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea e di votare gli Associati regolarmente iscritti ed in regola  con il pagamento delle quote associative.
 
L’Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le sue deliberazioni, rese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.
 
L’Assemblea degli Associati può essere Ordinaria o Straordinaria e si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente statuto ed è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
 
L’Assemblea può essere anche convocata su richiesta scritta del Revisore dei Conti o di almeno un decimo degli Associati. In questo caso l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
 
In ogni caso l’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per deliberare in ordine all’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
 
La convocazione dell’Assemblea ha luogo mediante avvisi fatti pervenire ai singoli Associati nei modi di volta in volta ritenuti più opportuni da parte del Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima della data stabilita. Gli avvisi dovranno specificare il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno da trattare.
 
L’Assemblea degli Associati può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede dell’Associazione, purché in Italia.
 
Ogni Associato ha diritto ad un voto. Tutti gli Associati possono, con delega scritta, farsi rappresentare da altri Associati, ma ciascun delegato non può avere più di due  deleghe. L’Assemblea Ordinaria:
 
- provvede alla nomina e alla revoca dei Membri del Consiglio Direttivo;
 
- provvede alla nomina e alla revoca del Revisore dei Conti;
 
- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
 
- approva i Regolamenti e le eventuali modifiche proposte dal Consiglio;
 
- delibera in ordine alla determinazione della quota   associativa;
 
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 
- delibera in ordine all’adesione ad altre Associazioni.
 
L’Assemblea Straordinaria:
 
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
 
-  delibera lo scioglimento, la trasformazione,la fusione o la scissione dell’Associazione, la sua liquidazione e la devoluzione dell’eventuale suo Patrimonio.
 
L’Assemblea ordinaria degli Associati è validamente costituita:
 
- in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la metà degli  Associati   aventi diritto di voto.
 
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti in proprio o per delega.
 
L’Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta. Le votazioni avvengono di norma per voto palese. La nomina del Consiglio Direttivo e dei Revisori deve essere fatta a voto segreto con le modalità di cui al successivo art. 11.
 
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di più della metà degli Associati.
 
Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Il Consiglio Direttivo, in seguito denominato anche Consiglio, è composto da un minimo di tre ad un massimo  cinque  membri  scelti tra gli Associati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze nelle elezioni, e dura in carica tre anni. Il numero dei consiglieri è determinato dall’Assemblea.
 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2382 c.c. riguardo alle clausole di ineleggibilità e decadenza, all’elezione dei componenti il Consiglio si procede sulla base di un elenco contenente i nomi dei candidati e risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze.
 
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare, per dimissioni o per altri motivi, uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti dai primi non eletti.
 
Il Consiglio si riunisce  almeno due volte all’anno  e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta un  Consigliere o il Revisore dei Conti.
 
La convocazione del Consiglio avviene mediante lettera o altro mezzo ritenuto più idoneo, che deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza. La lettera di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
 
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, fra i quali è necessario che vi sia il Presidente o il Vicepresidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
 
E’ ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l’utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio Direttivo si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario.
 
Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti.
 
Il Consiglio Direttivo:
 
- elegge il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
 
- predispone i Regolamenti e le eventuali modifiche ai  medesimi che si rendessero necessarie da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
 
-  redige il bilancio consuntivo e predispone il bilancio preventivo;
 
- delibera le spese ed i provvedimenti di carattere straordinario;
 
- delibera in ordine all’ammissione di nuovi Associati;
 
- provvede a fornire le necessarie indicazioni al Presidente del Consiglio Direttivo per le determinazioni da assumere nell’ambito degli Organi di Gestione delle  eventuali associazioni alle quali l’Assemblea ha  deliberato di aderire;
 
- in caso di scioglimento dell’Associazione propone  all’Assemblea la destinazione dell’eventuale  Patrimonio;
 
- delibera in ordine allo spostamento della sede  nell'ambito dello stesso Comune.
 
Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni od eccezioni con facoltà di delega ad uno o più dei suoi membri.
 
Art. 12 - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione, la rappresenta in giudizio e nei confronti degli associati e di terzi; presiede l’Assemblea degli Associati  ed  il Consiglio Direttivo.  Il Presidente vigila sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, sull’esecuzione delle delibere, sull’osservanza degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea degli Associati e sovrintende sull’eventuale struttura tecnico amministrativa. E’ compito del Presidente mantenere i contatti con la Banca e gli Enti esterni, nonché rappresentare, salvo diversa delibera dell’Assemblea, l’Associazione negli Organi di Gestione delle associazioni alle quali l’Associazione dovesse eventualmente aderire ai sensi  dell'art. 2.
 
Il Presidente si avvale della collaborazione del  Segretario per la redazione dei  verbali delle riunioni del Consiglio, nonché nella cura delle incombenze di segreteria.
 
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.
 
Art. 13 - REVISORE DEI CONTI
 
Il  Revisore dei Conti, costituito da 1  membro effettivo  e da un supplente, viene eletto con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni; nel caso venga meno per qualsiasi ragione la disponibilità del  membro effettivo, subentra il supplente che resta in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso. L’incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere o di collaboratore esterno.
 
Il Revisore dei Conti esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall’Associazione; accerta che la contabilità sia regolarmente tenuta,  esamina i bilanci e allega al bilancio consuntivo di ogni esercizio la propria relazione. Redige per ogni atto apposito verbale.
 
Il Revisore dei Conti può partecipare, con diritto di parola ma non di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve  essere convocato qualora siano discussi argomenti relativi ai bilanci.
 
Art. 14 - PATRIMONIO
 
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
 
- dalle quote associative annuali;
 
- da eventuali contributi  volontari sia di persone e sia di   Enti vari, Istituzioni Civili, Fondazioni Bancarie e  non, da donazioni, lasciti senza alcun vincolo sull’autonomia dell’Associazione;
 
- da interessi maturati sul deposito delle riserve di cassa;
 
- da qualsiasi bene mobile o immobile in qualunque  momento pervenuto all'associazione e a qualunque titolo.
 
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria.
 
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, amministratori e revisori dei conti.
 
Art. 15 - REGISTRI E LIBRI SOCIALI   
 
Presso la Sede dell’Associazione, o in luogo stabilito dal Consiglio, devono essere tenuti:
 
- il libro degli Associati;
 
- l’elenco aggiornato delle cariche sociali e degli eventuali collaboratori;
 
- i bilanci approvati dall’Assemblea degli Associati;
 
- il bilancio preventivo dell’anno in corso;
 
- il libro dei verbali dell’Assemblea, del Consiglio e del Revisore;
 
- i libri e i registri eventualmente richiesti dalle leggi fiscali.
 
Gli associati hanno diritto di esaminare  i libri sociali presso la sede dell’Associazione in presenza del Presidente, o di altro componente del Consiglio Direttivo da questi designato, e del Segretario.
 
Art. 16 - RESPONSABILITA'
 
L’Associazione  risponde con il proprio Patrimonio delle obbligazioni assunte.
 
Art. 17 - BILANCI CONSUNTIVO E PREVENTIVO   
 
L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo il Consiglio predispone i bilanci consuntivo e preventivo e li trasmette al Revisore dei Conti. Entro il 30 aprile il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo, accompagnati dalla relazione del Revisore dei Conti, dovranno essere sottoposti all’Assemblea degli Associati per la loro approvazione.  
 
Art. 18 - REGOLAMENTI E MODIFICHE STATUTARIE   
 
Tutte le attività dell’Associazione sono regolate dal presente Statuto e dai Regolamenti emanati dal Consiglio e approvati dall'Assemblea. Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo, e successivamente approvate dall’Assemblea Straordinaria. Per quanto ovvio eventuali previsioni statutarie  in contrasto con norme di legge sono inefficaci.
 
Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI   
 
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni previste dal Regolamento nonché dalla legislazione vigente per le associazioni non riconosciute.
 
NORMA TRANSITORIA
 
Sino alla costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e con effetto dall’iscrizione  dell’Associazione al predetto registro l’articolo 1 sarà del seguente tenore:
 
"Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
 
Tra ex Dirigenti del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese è costituita un’associazione socio culturale/ricreativa  denominata “ASSOCIAZIONE   EX DIRIGENTI  DEL GRUPPO  BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE”  apartitica, senza finalità di lucro. L’Associazione ha sede in Brescia."     

Associazione ex Dirigenti
del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese
Via della Lama n. 61 - 25133 Brescia
Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro al n. 178
   ambito di intervento A) SOCIALE/CIVILE – RICERCA ETICA E SPIRITUALE Vincenzo Sardone - Presidente
"Iscritta nell’elenco delle associazioni culturali destinatarie del 2 per mille del reddito delle persone fisiche istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri"
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